SenzaNotaio
Società semplice

Costituire una società semplice: guida 2026 (anche senza notaio)

Aggiornato: Giugno 2026·8 min di lettura

La società semplice è la forma più snella per gestire in due o più persone un patrimonio, dei terreni o delle partecipazioni. Non serve un capitale minimo, la contabilità è ridotta all'osso e, se non conferisci immobili, puoi costituirla con una semplice scrittura privata, senza atto dal notaio. Ecco cos'è davvero, cosa può e non può fare, e quanto costa metterla in piedi.

Cos'è la società semplice (e a cosa serve)

La società semplice (artt. 2251-2290 del Codice Civile) è il tipo base delle società di persone. Nasce per svolgere solo attività non commerciale: gestione di immobili, detenzione di partecipazioni, attività agricola, esercizio in forma associata di professioni. Non può fare commercio, industria o servizi imprenditoriali: per quello esistono SNC, SAS e SRL.

Proprio perché non esercita attività commerciale, la società semplice non fallisce e non è soggetta alle procedure concorsuali, non tiene le scritture contabili obbligatorie per gli imprenditori commerciali e ha adempimenti molto leggeri. È lo strumento tipico della holding di famiglia e della gestione patrimoniale: ne parliamo nella guida società semplice come holding di famiglia.

Cosa può fare e cosa le è vietato

Il confine è netto: la società semplice può svolgere qualsiasi attività che non sia commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. Rientrano nel suo perimetro:

  • Gestione immobiliare non imprenditoriale: detenere e affittare immobili di famiglia (il cosiddetto godimento dei beni)
  • Detenzione di partecipazioni in altre società: è l'uso da holding/"cassaforte di famiglia"
  • Attività agricola: coltivazione, allevamento, attività connesse (vedi società semplice agricola)
  • Esercizio associato di professioni (studi professionali associati)

La forma libera: perché spesso non serve il notaio

Qui sta il vantaggio che fa la differenza. L'art. 2251 c.c. stabilisce che il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Tradotto: se i soci conferiscono denaro, lavoro o beni mobili, l'atto costitutivo può essere una semplice scrittura privata, e si può fare senza notaio.

L'eccezione è chiara e va detta con onestà: se nella società si conferisce un immobile o un diritto reale immobiliare in proprietà (o in godimento per oltre nove anni), la legge impone l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (artt. 1350 e 2643 c.c.). In quel caso il notaio è obbligatorio, non per la società in sé, ma per il trasferimento dell'immobile. È lo stesso principio per cui ogni compravendita di casa passa dal notaio.

L'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese

La società semplice si iscrive nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. È una differenza importante rispetto a SNC e SRL, che vanno nella sezione ordinaria.

Dal 2001 questa iscrizione non ha più valore di sola "notizia": ha efficacia di pubblicità dichiarativa (art. 2 DPR 558/1999), cioè rende opponibili ai terzi i patti sociali, comprese le clausole sull'amministrazione e sulla rappresentanza. L'iscrizione richiede l'apertura della partita IVA (quando l'attività lo impone) e la presentazione telematica della pratica ComUnica.

Responsabilità dei soci: cosa rischi davvero

Nella società semplice la responsabilità per i debiti sociali è personale, illimitata e solidale (art. 2267 c.c.): chi ha agito in nome e per conto della società risponde con il proprio patrimonio, e in via generale rispondono i soci.

C'è però una valvola: il socio che non ha l'amministrazione può limitare o escludere la propria responsabilità con un patto specifico, che però è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei (tipicamente l'iscrizione nel Registro Imprese). Resta comunque la responsabilità del socio amministratore. È un punto da impostare bene in fase di atto costitutivo.

Costi e passaggi per costituirla

Senza conferimento di immobili, i costi vivi restano contenuti: imposta di registro sull'atto, imposte di bollo, diritti di segreteria e diritto camerale annuale alla Camera di Commercio, più l'onorario di chi predispone l'atto e cura l'iscrizione. Se invece si conferiscono immobili, si aggiungono l'onorario notarile e le imposte sul trasferimento, che fanno salire sensibilmente la spesa.

Il percorso tipico è questo:

  • Redazione dell'atto costitutivo e dei patti sociali (oggetto, conferimenti, amministrazione, ripartizione utili)
  • Sottoscrizione in scrittura privata (o atto notarile se ci sono immobili)
  • Richiesta del codice fiscale e, se serve, della partita IVA
  • Iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese tramite ComUnica

Quando conviene davvero (e quando no)

La società semplice è la scelta giusta quando l'obiettivo è gestire e proteggere un patrimonio — immobili, terreni, partecipazioni — con costi bassi e massima riservatezza, senza svolgere attività commerciale. Per un'attività che vende beni o servizi, invece, è vietata per legge: lì la strada è la SRL. Mettiamo i due strumenti a confronto nella guida società semplice o SRL.

Il nostro studio costituisce la tua società semplice a partire da da 500 €, con atto e iscrizione inclusi (escluso il caso di conferimento immobili, che richiede il notaio). Richiedi un preventivo

Cosa preparare per costituire la società semplice

  • Dati e codice fiscale di tutti i soci
  • Oggetto della società (attività non commerciale: immobiliare, agricola, holding, professionale)
  • Conferimenti di ciascun socio (denaro, beni mobili, lavoro; immobili solo con notaio)
  • Regole di amministrazione e rappresentanza (chi amministra, congiuntamente o disgiuntamente)
  • Criteri di ripartizione di utili e perdite
  • Eventuale patto di limitazione di responsabilità per i soci non amministratori
  • PEC della società per l'iscrizione telematica al Registro Imprese

Hai bisogno di aiuto con questo?

Costituzione società sempliceda 500 €, senza notaio

Domande frequenti

Sì, nella maggior parte dei casi. L'art. 2251 c.c. prevede la forma libera: con conferimenti di denaro, beni mobili o lavoro basta una scrittura privata. Il notaio diventa obbligatorio solo se si conferisce un immobile o un diritto reale immobiliare, perché in quel caso serve l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Senza immobili conferiti, i costi vivi (registro, bolli, diritti camerali) più l'onorario professionale partono in genere da qualche centinaio di euro. Con il conferimento di immobili la spesa sale per l'intervento del notaio e le imposte sul trasferimento. Ti diamo un preventivo chiaro sul tuo caso.

No, ed è il limite principale di questa forma. Può svolgere solo attività non commerciale: agricola, di gestione patrimoniale e immobiliare, di detenzione partecipazioni o professionale associata. Per un'attività commerciale o produttiva occorre una SNC, una SAS o una SRL.

Fonti ufficiali

  1. Codice Civile, art. 2251 (contratto sociale, forma) — Brocardi
  2. Codice Civile, art. 2267 (responsabilità per le obbligazioni sociali) — Brocardi
  3. Società semplice: caratteristiche, costituzione e fisco — Fiscomania

Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.