Società semplice agricola: requisiti e regime fiscale agevolato
Per chi coltiva la terra o alleva, la società semplice è quasi sempre la forma più conveniente. Non solo costa poco e ha una contabilità leggera: gode di un regime fiscale di favore, perché i suoi redditi si calcolano sul catasto — reddito agrario e dominicale — e non come reddito d'impresa. Ecco i requisiti e come funziona la tassazione.
Perché l'agricoltura sceglie la società semplice
L'attività agricola (art. 2135 c.c.: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse) non è attività commerciale. Rientra quindi perfettamente nell'oggetto della società semplice, che è la forma societaria più usata in agricoltura insieme alla SS trasformata in società agricola.
I vantaggi sono concreti: costi di costituzione bassi, contabilità semplificata, nessun rischio di fallimento e, soprattutto, un trattamento fiscale che pochi altri soggetti hanno. Per la parte costitutiva vale tutto quanto spiegato nella guida costituire una società semplice.
I requisiti: la qualifica di società agricola
Per fruire del regime agevolato la società semplice deve qualificarsi come società agricola ai sensi del D.Lgs. 99/2004. Servono due condizioni:
- L'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività agricole dell'art. 2135 c.c.
- La ragione sociale deve contenere l'indicazione "società agricola"
- L'attività deve restare entro i limiti dell'agricoltura e delle attività connesse, senza sconfinare nel commerciale
Il regime fiscale agevolato: tassazione su base catastale
È il cuore del vantaggio. Per la società semplice agricola i redditi non si determinano come reddito d'impresa (ricavi meno costi), ma come redditi fondiari su base catastale: reddito dominicale e reddito agrario dei terreni (art. 32 del TUIR), imputati ai soci per trasparenza.
In pratica si tassa una rendita determinata dal catasto, in genere molto più bassa del reddito realmente prodotto. Questo regime è naturale per la società semplice agricola (a differenza di SNC e SRL agricole, che vi accedono solo per opzione ai sensi dell'art. 1, comma 1093 della L. 296/2006). Il risultato è un carico fiscale spesso ridotto rispetto a qualsiasi altra forma.
IRAP, IVA e altri adempimenti
Sul fronte IRAP, il settore agricolo gode di esenzioni: i produttori agricoli sono in larga parte esclusi dall'imposta, salvo le attività eccedenti i limiti dell'art. 32 TUIR. Sul fronte IVA esiste poi il regime speciale agricolo (art. 34 DPR 633/1972), che semplifica la detrazione tramite percentuali di compensazione.
Gli adempimenti restano comunque leggeri: niente bilancio da depositare, contabilità semplificata e dichiarazione dei redditi che recepisce gli importi catastali. Resta l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di imprenditore agricolo.
Vantaggi della società semplice agricola in sintesi
I motivi per cui resta la prima scelta in agricoltura:
- Tassazione su reddito agrario e dominicale, di norma molto inferiore al reddito effettivo
- Regime catastale naturale, senza necessità di opzione
- Ampie esenzioni IRAP per l'attività agricola
- Contabilità semplificata e nessun rischio di fallimento
- Strumento adatto alla conduzione familiare dei terreni e al passaggio ai figli
Quando valutare un'altra forma
Se l'attività cresce e si sposta verso la trasformazione e vendita su larga scala oltre i limiti dell'art. 32 TUIR, oppure servono soci a responsabilità limitata e accesso al credito più strutturato, può convenire una società agricola in forma di SNC o SRL. Confrontiamo le due logiche nella guida società semplice o SRL.
Ti aiutiamo a costituire la società semplice agricola con l'oggetto e la qualifica corretti, a partire da da 500 €. Richiedi un preventivo
Hai bisogno di aiuto con questo?
Costituzione società semplice — da 500 €, senza notaio
Domande frequenti
Sui redditi fondiari determinati dal catasto: reddito dominicale e reddito agrario dei terreni (art. 32 TUIR), imputati ai soci per trasparenza. Si tassa quindi una rendita catastale, in genere molto più bassa del reddito reale, anziché il reddito d'impresa. Per la società semplice questo regime è naturale, senza opzione.
Due requisiti del D.Lgs. 99/2004: l'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività agricole dell'art. 2135 c.c. e la ragione sociale deve contenere l'indicazione "società agricola". L'attività deve restare nei limiti dell'agricoltura e delle attività connesse.
In genere no o in misura ridotta: il settore agricolo beneficia di ampie esenzioni IRAP per i produttori agricoli, salvo le attività che eccedono i limiti dell'art. 32 TUIR. È uno dei motivi per cui questa forma è così conveniente in agricoltura.
Fonti ufficiali
- Codice Civile, art. 2135 (imprenditore agricolo) — Brocardi
- TUIR, art. 32 (reddito agrario) — Normattiva / Agenzia Entrate
- Società agricola: requisiti e tassazione su base catastale — Fiscomania
Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.