Vantaggi fiscali degli ETS: cosa cambia con l'iscrizione al RUNTS
Diventare ETS non è solo una questione di forma: è soprattutto fisco. L'iscrizione al RUNTS sblocca un pacchetto di agevolazioni — per l'ente e per chi lo sostiene — che nel 2026 è finalmente a regime, dopo anni di attesa. E c'è una novità che cambia le carte: le ONLUS sono uscite di scena. Ecco cosa conviene sapere.
La svolta del 2026: ETS a regime, addio ONLUS
Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le norme fiscali del Titolo X del Codice (artt. 79 e seguenti) per gli ETS iscritti al RUNTS. È il via libera definitivo, arrivato dopo l'autorizzazione dell'Unione Europea: il regime non è più "in attesa", è operativo.
Nello stesso momento è stata abrogata la disciplina ONLUS (D.Lgs 460/1997). La vecchia categoria non esiste più: le ex ONLUS hanno dovuto scegliere entro il 31 marzo 2026 se transitare nel RUNTS come ETS o devolvere il patrimonio. Tradotto: oggi i benefici fiscali del non profit passano dal RUNTS, non dall'anagrafe ONLUS.
Tasse dell'ente: attività non commerciali e regimi agevolati
Per un ETS le attività di interesse generale svolte senza corrispettivo, o a fronte di costi, sono fiscalmente non commerciali: restano fuori dal reddito imponibile. È la spina dorsale del vantaggio: ciò che fai per missione, in equilibrio di costi, non è tassato.
Per le entrate di natura commerciale, gli ETS non commerciali possono accedere a regimi forfetari dedicati, che tassano solo una quota ridotta dei ricavi. Le APS e le OdV, in più, godono di regole di favore su raccolte fondi occasionali e attività marginali.
Il 5x1000: la raccolta che si attiva con il RUNTS
L'iscrizione al RUNTS è la porta d'accesso al 5x1000: i contribuenti possono destinare all'ente questa quota dell'IRPEF, senza costi per loro. Per molti ETS è una fonte stabile e preziosa.
Serve l'accreditamento: gli enti nuovi presentano l'istanza (entro il 10 aprile, o entro il 30 settembre con 250 € di sanzione), indicando l'IBAN su cui ricevere i fondi. Chi è già negli elenchi permanenti non rifà domanda, ma deve tenere aggiornati i dati sul portale RUNTS.
Chi dona ci guadagna: detrazioni, deduzioni, social bonus
Il Codice premia chi sostiene un ETS. È l'argomento più forte da spendere con donatori e aziende, perché abbassa il costo reale della donazione.
- Detrazione IRPEF del 30% sulle erogazioni in denaro o natura, fino a 30.000 € l'anno (art. 83 CTS)
- La detrazione sale al 35% se la donazione va a una OdV
- In alternativa, deduzione fino al 10% del reddito complessivo (utile a redditi e imprese più alti)
- Social bonus: credito d'imposta del 65% (persone fisiche) o 50% (imprese) per donazioni a ETS che recuperano immobili pubblici o beni confiscati alla criminalità
- Condizione comune: pagamenti tracciabili (bonifico, carte, niente contanti)
Altri sconti: imposte indirette e tributi locali
I vantaggi non finiscono al reddito. Gli ETS godono di agevolazioni sulle imposte indirette: atti costitutivi e modifiche statutarie scontano imposta di registro in misura fissa, e ci sono esenzioni o riduzioni su imposte ipotecarie e catastali per gli immobili destinati all'attività istituzionale.
Sul fronte locale, i Comuni possono prevedere riduzioni o esenzioni IMU per gli immobili usati dall'ente per fini non commerciali. Sono risparmi che, su base annua, pesano quanto e più del 5x1000.
Il prezzo dei vantaggi: regole e trasparenza
Le agevolazioni hanno un contraltare: obblighi. L'ETS deve tenere scritture contabili adeguate, depositare il bilancio al RUNTS, rispettare i limiti tra attività non commerciale e commerciale e i vincoli sul lavoro retribuito tipici della sua forma.
È un equilibrio che conviene impostare bene fin dall'inizio: uno statuto scritto a norma e una contabilità ordinata sono ciò che tiene in piedi i benefici. La scelta della forma più adatta, descritta in OdV, APS o altro ETS, incide direttamente su quali agevolazioni potrai usare.
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Domande frequenti
No. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina ONLUS è abrogata. Le ex ONLUS hanno dovuto scegliere entro il 31 marzo 2026 se diventare ETS iscrivendosi al RUNTS oppure devolvere il patrimonio. Oggi i benefici fiscali del non profit passano dall'iscrizione al RUNTS.
Sì. Una persona fisica può detrarre il 30% della donazione (35% se l'ente è una OdV) fino a 30.000 € l'anno, oppure dedurre fino al 10% del reddito. Le imprese deducono entro il 10% del reddito. Il pagamento deve essere tracciabile.
L'iscrizione è il presupposto, ma serve anche l'accreditamento specifico al 5x1000, con l'indicazione dell'IBAN. I nuovi enti presentano l'istanza entro il 10 aprile; chi è già negli elenchi permanenti aggiorna solo i dati.
Fonti ufficiali
- Codice del Terzo Settore, art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) — Brocardi
- L'abrogazione della disciplina ONLUS e la transizione a ETS: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate — FiscoeTasse
- 5 per mille 2026, istruzioni per l'iscrizione — Cantiere Terzo Settore
Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.