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Variazione amministratore

Deposito del cambio amministratore al Registro Imprese

Aggiornato: Giugno 2026·6 min di lettura

Decisa la nomina o la revoca, resta la parte pratica: comunicarla alla Camera di Commercio. Si fa per via telematica, con un modello standard e la firma digitale. Niente coda, niente notaio. Ecco come funziona e cosa si rischia a non farlo in tempo.

La pratica: modello S2 e Comunica

La variazione delle cariche si comunica al Registro delle Imprese con il modello S2, all'interno della Comunicazione Unica (Comunica). Si compila con gli strumenti telematici della Camera di Commercio (ComunicaStarweb o DIRE) e si invia online.

Alla pratica si allegano il verbale della decisione dei soci e l'accettazione del nuovo amministratore, in formato digitale.

Firma digitale e costi

L'invio richiede la firma digitale (CNS o dispositivo equivalente) di chi deposita. I costi vivi sono due:

  • Diritti di segreteria: 90 € per il deposito telematico
  • Imposta di bollo: 65 €

Il termine: 30 giorni

La comunicazione va inviata entro 30 giorni dalla decisione. È il deposito che rende la cessazione e la nuova nomina opponibili ai terzi: finché non depositi, per chi sta fuori l'amministratore è ancora quello vecchio.

Cosa rischi col ritardo

Il deposito tardivo od omesso comporta una sanzione amministrativa (art. 2630 c.c.): da 103 a 1.032 € per ciascun obbligato, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Un ritardo breve, quindi, costa molto meno di uno lungo: conviene muoversi subito.

Per capire prima se il tuo caso è una semplice variazione o richiede anche il notaio, parti dalla guida cambiare amministratore senza notaio.

Documenti per il deposito

  • Verbale della decisione dei soci (nomina o revoca)
  • Accettazione della carica del nuovo amministratore
  • Dati anagrafici e codice fiscale degli interessati
  • Firma digitale (CNS) del depositante
  • Provvista per diritti di segreteria (90 €) e bollo (65 €)

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Domande frequenti

Il modello S2 del Registro delle Imprese, inviato tramite la Comunicazione Unica (Comunica) con gli strumenti telematici della Camera di Commercio e firma digitale.

Entro 30 giorni dalla decisione. Oltre il termine scatta una sanzione amministrativa (art. 2630 c.c.), ridotta a un terzo se si rimedia entro 30 giorni dalla scadenza.

Tecnicamente sì, se hai firma digitale e dimestichezza con Comunica. In pratica conviene affidarlo a un professionista: un errore nel modello blocca la pratica e fa correre i termini.

Fonti ufficiali

  1. Registro Imprese — Comunicazione Unica e modulistica
  2. Codice Civile, art. 2630 (omessa esecuzione di denunce) — Brocardi
  3. ComunicaStarweb — InfoCamere

Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.